Precedenti Penali Concorso Polizia: quali problematiche?

Precedenti Penali Concorso Polizia

Quanto incidono i precedenti penali nei Concorsi nella Polizia di Stato? Ecco quali precedenti penali possono escludere un candidato dal Concorso.

In questo post andremo a parlare dei precedenti penali Concorso Polizia, ovvero andremo a capire se eventuali precedenti penali possono essere motivo di esclusione dei candidati dai Concorsi di Selezione per entrare nella Polizia di Stato.


INDICE
– Precedenti Penali Concorso Polizia: cosa prevede il bando
– Precedenti Penali Concorso Polizia: riabilitazione penale
– Precedenti Penali Concorso Polizia: se i precedenti sono in famiglia


Precedenti Penali Concorso Polizia: cosa prevede il bando?

Per parlare dei precedenti penali Concorso Polizia, per prima cosa, dobbiamo far riferimento a quanto riportato nei Bandi di Concorso che vengono pubblicati dalla Polizia di Stato sulla Gazzetta Ufficiale. In ogni bando, infatti, troviamo i requisiti di cui ogni candidato deve essere in possesso entro il termine della scadenza del bando, per presentare domanda di partecipazione. Tra questi requisiti, oltre a quelli che fanno riferimento ai dati anagrafici, socio-culturali e psico-fisici, troviamo anche quelli che fanno riferimento alla condotta morale di ogni candidato. Nello specifico, vi rimandiamo alla consultazione delle nostre Schede Requisiti per approfondire questo argomento.

Come detto pocanzi, dunque, tra questi requisiti ve ne sono alcuni che fanno esplicito riferimento a possibili precedenti penali da parte del concorrente che aspira a vestire la divisa della Polizia di Stato. In ogni bando concorsuale per l’arruolamento in Polizia, infatti, si legge: “i concorrenti non devono essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione” e ancora “i concorrenti devono avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato“. Cosa vogliono dire, in parole semplici, questi due punti dei bandi di Concorso? Entrambi mettono in evidenza che coloro che hanno dei precedenti penali sono impossibilitati a partecipare ai Concorsi di Selezione per arruolarsi nella Polizia di Stato, così come accade anche per le altre Forze di Polizia e per tutte le Forze Armate. Chi ha una fedina penale sporca, dunque, non ha la possibilità di partecipare ai Concorsi Militari. In estrema sintesi, per quanto riguarda i precedenti penali Concorso Polizia, chi ha avuto dei problemi con la giustizia, rimediando una condanna penale o qualche carico pendente, ovvero è imputato in un processo oppure è sottoposto a indagini preliminari, sembra essere destinato a rinunciare al proprio sogno di vestire la divisa della Polizia di Stato, qualsiasi ruolo egli aspiri a coprire.

Precedenti Penali Concorso Polizia: cosa succede in caso di riabilitazione?

Quanti sono interessati a cominciare una carriera all’interno della Polizia di Stato, hanno visto un’opportunità per ovviare al problema relativo ai precedenti penali Concorso Polizia, tramite la riabilitazione penale. Per quanti non fossero a conoscenza di questo procedimento, vediamo in sintesi di cosa si tratta.

La riabilitazione penaleestingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”. Questo significa che a coloro che richiedono la riabilitazione penale vengono cancellate le pene accessorie per favorire il loro reintegro nella società. Non tutti, però, possono richiedere la riabilitazione: difatti, per ottenerla, è necessario che colui che è stato in precedenza condannato dimostri il suo nuovo status da ‘brav’uomo’, dimostrando una costante buona condotta. Tale disposizione normativa può perciò così schematizzarsi ricordando che la persona che, riportata una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:

  • siano trascorsi almeno 3 anni, 8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva, 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale, o di delinquenza professionale, o di delinquenza per tendenza dal momento in cui la pena è estinta, cioè da quando è terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;
  • durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
  • devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile);
  • il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (diversa da quelle della espulsione dello straniero dallo stato e della confisca) o la misura di sicurezza deve essere stata revocata e il medesimo richiedente deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere (eventualmente proponendo offerta risarcitoria che fosse rifiutata dalla persona offesa dal reato); devono altresì essere state pagate le spese processuali.

Vogliamo però mettere in guardia quanti pensano che la riabilitazione penale possa dare la possibilità di partecipazione ai Concorsi di Selezione per entrare nella Polizia di Stato. Infatti, ottenere la riabilitazione penale non significa tornare ad avere una fedina penali pulita. Come detto sopra, la riabilitazione penale fa cadere solo le pene accessorie, che però rimangono iscritte nei carichi pendenti di ognuno. In questo caso, dunque, il concorrente si ritroverebbe sprovvisto di uno dei requisiti richiesti all’interno del bando, ovvero “essere in possesso di una condotta incensurabile“, requisiti che prevede che il candidato che aspira a vestire la divisa della Polizia di Stato, qualsiasi ruolo egli voglia ricoprire, non sia mai stato soggetto a condanne penali e/o giudiziarie. Quanti, dunque, abbiano avuto problemi penali devono necessariamente rinunciare ad una carriera nella Polizia di Stato.

Precedenti Penali Concorso Polizia: se i precedenti penali sono in famiglia

Altra storia, invece, riguarda i precedenti penali Concorso Polizia da parte dei familiari. Nei bandi di Concorso per l’arruolamento nella Polizia di Stato, infatti, non viene fatto riferimento a casi del genere poiché, per la legge italiana, la responsabilità penale è personale e dunque non è possibile che un fatto che è estraneo e che non riguarda in prima persona il candidato possa pregiudicarlo nella partecipazione ad un concorso pubblico. In tal senso, dunque, non vi sono restrizioni di alcun genere e un candidato che nella propria famiglia ha parenti con precedenti penali può presentare domanda di partecipazione a tutti i Concorsi di Selezione per entrare nella Polizia di Stato. Per esperienza, però, dobbiamo informarvi che all’interno dell’iter concorsuale, questo dato relativo all’area famiglia, potrebbe essere portato alla luce durante gli acceretamenti psico-attitudinali che, come ricordiamo, sono previsti per tutti i concorsi di selezione, qualsiasi ruolo o grado si aspira ricoprire. Sarà quindi la commissione esaminatrice del Concorso a valutare la situazione in essere e a ritenere il candidato idoneo o inidoneo a proseguire l’iter concorsuale.

Per ricevere maggiori info, contattaci subito, un incaricato della Nissolino Corsi ti risponderà il prima possibile.

1 Commento su Precedenti Penali Concorso Polizia: quali problematiche?

  1. Vorrei segnalarvi un’imprecisione.
    Quando vi riferite alla riabilitazione dite : “Vogliamo però mettere in guardia quanti pensano che la riabilitazione penale possa dare la possibilità di partecipazione ai Concorsi di Selezione per entrare nella Polizia di Stato. Infatti, ottenere la riabilitazione penale non significa tornare ad avere una fedina penali pulita. Come detto sopra, la riabilitazione penale fa cadere solo le pene accessorie, che però rimangono iscritte nei carichi pendenti di ognuno. In questo caso, dunque, il concorrente si ritroverebbe sprovvisto di uno dei requisiti richiesti all’interno del bando, ovvero “essere in possesso di una condotta incensurabile“, requisiti che prevede che il candidato che aspira a vestire la divisa della Polizia di Stato, qualsiasi ruolo egli voglia ricoprire, non sia mai stato soggetto a condanne penali e/o giudiziarie. Quanti, dunque, abbiano avuto problemi penali devono necessariamente rinunciare ad una carriera nella Polizia di Stato”
    In realtà i carichi pendenti dopo la riabilitazione non hanno nessuna annotazione, infatti il medesimo certificato si riferisce a procedimenti giudiziari in corso “pendenti” che nulla hanno a che vedere con gli effetti della riabilitazione. LA medesima non cancella solo le pene accessorie ma ogni altro effetto penale, salvo che la legge disponga diversamente , il che incide con la valutazione della “condotta incensurabile” oggetto comunque di diverse sentenze del TAR su ricorsi specifici, ma non sul valore della riabilitazione in se.

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